RICEVERE LA CRESIMA
RICEVERE LA CRESIMA
1. Il dono particolare dello Spirito Santo, promesso da Cristo Signore ed effuso nel giorno di Pentecoste sugli Apostoli, fu dagli stessi Apostoli e dai Vescovi loro successori trasmesso, con l’imposizione delle mani, a tutti i battezzati col sacramento della Confermazione. Questo Sacramento perfeziona l’iniziazione cristiana e fa sì che i fedeli, rinvigoriti da una forza che viene dall’alto, diventino, nelle parole e nei fatti, veri testimoni di Cristo e con vincolo più stretto si stringano alla Chiesa (cfr. DP 109).
2. La parrocchia offre ogni anno la possibilità a chi lo desidera, purché debitamente preparato, di ricevere il Sacramento della Cresima. Per giustificati motivi ammette al Sacramento in altre parrocchie o in Cattedrale (cfr. DP 113; SD 230).
3. I bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione continueranno il percorso catechistico e riceveranno la Cresima a partire dai 14 anni e comunque quando, a giudizio dell’equipe catechistica, sono preparati e pronti per ricevere tale sacramento.
4. Si raccomanda e si auspica la prassi di ricevere la cresima nell’adolescenza. Rimandare troppo la Cresima, infatti, o cresimarsi solo perché ci si deve sposare, non può considerarsi una scelta cristianamente matura.
5. La scelta del padrino non dev’essere dettata da motivazioni di parentela, di amicizia o di opportunità, ma dalla convinzione che il padrino è il rappresentante concreto della comunità cristiana. Solo in quest’ottica è richiesta la figura del padrino (cfr. SD 221).
11. Il Padrino perciò deve avere determinati requisiti per poter essere idoneo a questo compito: deve aver compiuto i 18 anni di età, deve essere battezzato, cresimato ma soprattutto praticante. Deve conoscere la dottrina cristiana e condurre uno stile di vita ispirato al vangelo (cfr. DP 107).
12. In particolare la situazione irregolare circa la vita coniugale di coloro che convivono, che sono sposati solo civilmente, che divorziati sono risposati o vivono una nuova vita di coppia, rende non idonei a svolgere nella comunità ecclesiale quei servizi che esigono una pienezza di testimonianza cristiana come sono i servizi liturgici e in particolare quello di lettori, il ministero di catechista, l'ufficio di padrino per i sacramenti, la partecipazione ai consigli pastorali. Fintanto che perdura la loro condizione irregolare di vita, in contrasto con il Vangelo, non è consentita inoltre né l'assoluzione sacramentale né la comunione eucaristica. Essi, pur non vivendo la piena comunione ecclesiale, devono, in quanto battezzati, partecipare alla vita della Chiesa: ascoltando la Parola, frequentando il sacrificio della messa, perseverando nella preghiera, incrementando le opere di carità.(cfr FC 79-85; DPF 207-234).13. Sarebbe una grave mancanza se, coloro che hanno ricevuto il sacramento della cresima, per mezzo del quale veniamo maggiormente uniti a Cristo e riceviamo la pienezza dello Spirito per il servizio nella comunità, non partecipassero più alla vita della Chiesa e non venissero esortati e incoraggiati in questo dai loro padrini.